Prenotare un tavolo e non presentarsi, senza nemmeno avvisare: è questo il fenomeno del no show, una condotta sempre frequente nel settore della ristorazione e capace di produrre conseguenze economiche e giuridiche rilevanti per bar e ristoranti. Dietro un tavolo rimasto vuoto non vi è soltanto una mancata occupazione dello spazio, ma una serie di effetti concretamente apprezzabili anche sotto il profilo giuridico: mancati incassi, costi fissi che continuano a gravare sull’impresa, personale regolarmente impiegato e materie prime acquistate o già lavorate che rischiano di non essere utilizzate. Senza considerare le prenotazioni rifiutate a clienti che avrebbero potuto occupare quel tavolo.
Il problema è ben noto agli operatori del settore ma, sul piano normativo, non esiste ancora una disciplina specifica dedicata al no show nella ristorazione. Quindi, in assenza di una regolamentazione e di precedenti giurisprudenziali ad hoc, occorre fare riferimento ai principi generali del diritto civile, ed in particolare agli articoli 1321 c.c. (la prenotazione è un contratto che nasce dall’accordo tra le parti), 1385 c.c. (in materia di caparra confirmatoria) e1341–1342 c.c. (in materia di clausole vessatorie in forza delle quali penali e addebiti devono essere chiari, specifici e accettati).
Ossia, per essere chiari: la semplice prenotazione, non assistita da alcuna garanzia, non è di per sé idonea a vincolare giuridicamente il cliente ma esclusivamente il ristoratore, che si obbliga a tenere disponibile il tavolo assumendosi il rischio economico della mancata presentazione o della disdetta tardiva.

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Il quadro muta sensibilmente quando la prenotazione è “rafforzata”, ossia accompagnata da una garanzia: il versamento di un acconto o di una caparra confirmatoria, così come la comunicazione dei dati di una carta di credito a garanzia della prenotazione, quando avvengano sulla base di condizioni chiare e previamente accettate dal cliente, trasformano la richiesta di un tavolo in un vero e proprio contratto. Infatti, da tale accordo discendono obblighi reciproci: il ristoratore si impegna a riservare il servizio alle condizioni pattuite, il cliente a presentarsi nel giorno e nell’orario concordati oppure a disdire entro i termini stabiliti. In questo contesto, la mancata presentazione del cliente può configurare un’ipotesi di inadempimento contrattuale.
Ne consegue che il ristoratore, nel rispetto delle regole concordate, può trattenere la caparra versata o richiedere un risarcimento del danno subito, purché sia in grado di dimostrarne l’effettiva esistenza. Anche l’addebito di una somma a titolo di penale sulla carta di credito in caso di no show è giuridicamente ammissibile, ma solo se espressamente previsto da una clausola contrattuale chiara, specifica e portata a conoscenza del cliente prima della conclusione del contratto.
Un punto particolarmente delicato riguarda l’importo della penale. Anche qui, in assenza di limiti fissati dalla legge, non esiste una somma “standard” valida per tutti i casi. Tuttavia, il diritto civile pone un principio fondamentale: la penale non può avere carattere punitivo, ma deve essere proporzionata al danno prevedibile al momento della conclusione del contratto. Un importo manifestamente sproporzionato rispetto al valore della prenotazione o al potenziale pregiudizio subito dal ristoratore rischia di essere qualificato come eccessivamente oneroso e, in quanto tale, riducibile dal giudice o addirittura disapplicato. In termini pratici, una penale ragionevole è quella che si ricollega a parametri oggettivi e verificabili, come ad esempio il numero di coperti prenotati e il valore medio dello scontrino. Diversamente, la previsione di somme sganciate da qualsiasi criterio economico oggettivo espone il ristoratore al rischio di contestazioni, anche quando il cliente abbia formalmente accettato le condizioni.

Rileva, inoltre, il principio di trasparenza contrattuale. Le clausole relative alle penali e agli addebiti in caso di
no show devono essere formulate in modo chiaro, comprensibile e inequivoco, ed essere oggetto di accettazione consapevole da parte del cliente. In mancanza di tali presupposti, l’addebito rischia di essere contestato come illegittimo, soprattutto se qualificabile come clausola vessatoria.
Le nuove tecnologie offrono strumenti utili per ridurre tali criticità. Le piattaforme di prenotazione online consentono di rendere immediatamente visibili le condizioni contrattuali, di acquisire un’accettazione esplicita e di tracciare l’intero processo. Più complesso è, invece, il caso delle prenotazioni telefoniche, nelle quali l’assenza di una conferma scritta delle condizioni può rendere difficoltosa la prova dell’accordo, soprattutto in caso di contestazioni sull’importo addebitato.
Nonostante l’evoluzione degli strumenti giuridici e tecnologici, il no show resta un fenomeno complesso, che difficilmente può essere eliminato attraverso il solo ricorso a penali e clausole contrattuali. Le misure preventive possono attenuarne l’impatto, ma non risolvono integralmente il problema.
Resta, infine, un profilo che il diritto può solo in parte governare: quello del buon senso. Avvisare tempestivamente un ristorante dell’impossibilità di rispettare una prenotazione non è soltanto una buona pratica, ma un comportamento corretto che contribuisce a riequilibrare un rapporto contrattuale strutturalmente asimmetrico. Perché, anche in un sistema sempre più fondato su contratti, condizioni generali e piattaforme digitali, il funzionamento equilibrato del settore continua a poggiare, in larga misura, sul rispetto reciproco tra le parti.
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